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“Cura Italia”, avvocati e partite Iva. Qualcosa non torna

25 Marzo 2020 Martina Fabiani Nessun commento NEWS, PRIMO PIANO

Di Ruben Di Stefano e Federica Donati

Come è noto, il nostro Paese sta attraversando una delle emergenze più gravi degli ultimi secoli a causa dell’arrivo e del successivo incontrollabile espandersi del SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2).

Un’emergenza che sta portando il Governo ad assumere numerose azioni, da quelle specificatamente volte al contenimento e al contrasto dell’espandersi del virus, a quelle di natura economica finalizzate a limitare e attutire i gravi danni economici inesorabilmente derivanti dall’emergenza sanitaria, passando per quelle concepite per il rafforzamento del Sistema Sanitario Nazionale.

In questo senso si muove il recente D.L. 17 marzo 2020, n. 18, varato dal Governo e avente ad oggetto “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Si tratta di un corposo provvedimento che, in considerazione della straordinaria necessità e urgenza di limitare gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica sta producendo sul tessuto socioeconomico nazionale, appronta misure di potenziamento al S.S.N. e alla protezione civile, riconoscendo interventi di sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato, alle famiglie e alle imprese.

Il decreto prevede altresì, in ragione della situazione contingente, specifiche disposizioni in materia di giustizia e di trasporti, nonché per i settori agricolo e sportivo, dello spettacolo e della cultura, della scuola e dell’università, stabilendo inoltre la sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi, nonché di altri adempimenti.

Per quanto attiene in particolare la categoria dei soggetti titolari di Partite Iva, i quali da sempre lamentano la poca attenzione riposta nei loro confronti dalla Stato sotto il profilo di supporti e agevolazioni alla crescita, l’art. 27, rubricato “Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa”, dispone che “ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro”; indennità che sarà erogata, previa domanda dell’interessato, dall’INPS “nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020”.

Pertanto, stando al tenore letterale della norma, tutte le altre categorie iscritte alle numerose casse previdenziali obbligatorie rimangono in un limbo, “abbandonate” al loro destino, come se le stesse non fossero state ritenute meritevoli di considerazione in quanto esenti dai risvolti negativi della catastrofica crisi socioeconomica abbattutasi sul Paese.

Il quadro sopra descritto, oltre a non considerare in modo uniforme tutte le categorie di lavoratori autonomi,  risulta incentivante dello sfruttamento del fenomeno delle c.d. “finte Partite Iva”, ossia la categoria di soggetti, formalmente inquadrati come liberi professionisti e, dunque, lavoratori autonomi a tutti gli effetti, i quali, in realtà, nello svolgimento della loro attività presentano tutte le caratteristiche del lavoro subordinato (sottoposizione del lavoratore al potere di direzione del datore di lavoro, continuità della prestazione, collaborazione offerta all’impresa dietro versamento della retribuzione). 

I soggetti appartenenti a tale categoria, infatti, potranno beneficiare delle sovvenzioni statali in quanto non iscritti a casse previdenziali obbligatorie, creando altresì una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a tutte le altre categorie di liberi professionisti la cui iscrizione e permanenza presso un albo professionale presuppone l’iscrizione alla cassa previdenziale di appartenenza.

Tuttavia, leggendo tra le maglie del provvedimento in discorso, sembra spuntare un “eccezionale” e solo “eventuale” salvagente per le predette categorie, laddove all’art. 44, rubricato “Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19”, dispone che “al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l’anno 2020”. La norma specifica, poi, che “con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità di cui al comma 1, nonché la eventuale quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria”.

Probabilmente la ragione di una siffatta esclusione ovvero l’aver lasciato alla sola “eventualità” un siffatto supporto economico è dettata dal retaggio culturale, ancora sentito nel nostro Paese, in base al quale determinati professionisti vengono considerati tout court come appartenenti ad una classe sociale medio alta.

Ebbene, così non è. Invero, tale affermazione risulta ancorata a un dato del tutto anacronistico e sganciato dall’attuale contesto sociale. Quanto appena rappresentato risulta evidente prendendo ad esempio la categoria professionale degli avvocati.

Sebbene, infatti, sopravvivano ancora nel panorama nazionale alcuni Studi Legali gestiti da avvocati di affari o in forma associata che fatturano milioni di euro l’anno, la realtà dei fatti è che molti professionisti riescono a fatica ad affacciarsi in un mercato sempre più restrittivo e saturo. Professionisti che, con molta probabilità, riusciranno a fatica a preservare i risultati sino ad ora raggiunti con grande sacrificio. 

Preme evidenziare che non si tratta solo di giovani, sui quali potrebbe ricadere il luogo comune delle difficoltà dei “primi tempi”, ma di professionisti maturi che portano avanti con caparbietà le loro battaglie professionali, spesso proprio a favore di classi meno abbienti, in assenza di alcuna tutela da parte dello Stato, che li riconosce senz’altro come contribuenti, ma che quasi mai li vede come destinatari di interventi normativi ed economici di supporto alla loro attività. 

È auspicabile dunque che, in vista dell’emissione dei decreti Ministeriali con cui verranno definiti i criteri e le modalità di attribuzione dell’indennità di cui al “Fondo per il reddito di ultima istanza”, la possibilità di destinare le predette indennità anche ai liberi professionisti regolarmente iscritti a casse previdenziali obbligatorie non rimanga una mera eventualità, ma si concretizzi in un’azione di Governo volta a considerare adeguatamente tali categorie, al pari di tutti gli altri lavoratori contribuenti, anche con la spinta (i.e., intervento) dei relativi Ordini professionali di appartenenza.

Per altro verso, risulta altresì auspicabile, oltre che ragionevole, un intervento diretto delle Casse previdenziali di appartenenza delle diverse categorie, volto alla sospensione effettiva dei contributi previdenziali obbligatori per l’annualità in corso e per quella successiva, da ricalcolarsi in misura proporzionale ai redditi effettivamente percepiti dal professionista in un momento storico così delicato.

avv. Federica Donati – avv. Ruben Di Stefano

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