REGOLAMENTO ATTUATIVO Bonus idrico integrativo 2021 dell’ATO 2 Lazio Centrale Roma
Articolo scritto il
21 Gennaio 2021
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Nel link http://www.ato2roma.it/bonus-idrico-integrativo troverete tutte le informazioni necessarie per accedere: condizioni, modalità, quantificazione e termini per la presentazione.
La buona notizia è che anche in caso di morosità pregressa il contributo del bonus idrico integrativo può essere trattenuto a diretta compensazione dell’ammontare rimasto insoluto!
Meno buona è la notizia che il Comune di Roma non ha efficacemente comunicato l'esistenza di questo bonus e tanto meno si è attivato per dare assistenza nella compilazione della domanda come invece dovrebbe fare.
È un importante aiuto per le famiglie in questo periodo difficile e noi ci mettiamo a disposizione per chi avesse bisogno di aiuto nel compilare la domanda.
Scrivi a roma@democraziasolidale.it
o chiama il numero 392.3394475
Ambito di applicazione
Il presente regolamento disciplina la concessione del bonus idrico integrativo nell’ATO 2 Lazio centrale - Roma per la fornitura di acqua agli utenti domestici residenti in condizioni di disagio economico sociale ai sensi dell’art. 8 della deliberazione ARERA 897/2017/R/IDR.
Il bonus idrico integrativo è riconosciuto con le modalità di seguito disciplinate.
Condizioni per l’ammissione al bonus idrico integrativo
Sono ammessi al bonus idrico integrativo gli utenti diretti (titolari di una utenza ad uso domestico residente) ed indiretti (utilizzatori nell’abitazione di residenza di una fornitura idrica intestata ad un’utenza ad uso condominiale) che ricadono in condizione di disagio economico.
Per gli utenti diretti, il bonus idrico integrativo è riconosciuto a condizione che:
Per gli utenti indiretti, il bonus idrico integrativo è riconosciuto a condizione che la residenza anagrafica del richiedente coincida con l’indirizzo della fornitura condominiale di cui il medesimo usufruisce.
Il nucleo familiare ha diritto al bonus idrico integrativo con riferimento ad un solo contratto di fornitura.
In particolare hanno diritto al bonus idrico integrativo gli utenti diretti ed indiretti che possiedono i seguenti requisiti:
a) indicatore ISEE fino a € 13.939,11 e nucleo familiare fino a 3 componenti;
b) indicatore ISEE fino a € 15.989,46 e nucleo familiare con 4 componenti;
c) indicatore ISEE fino a € 18.120,63 e nucleo familiare con 5 o più componenti.
Inoltre, le Amministrazioni Comunali, sotto la propria responsabilità e sulla base di apposita certificazione degli uffici preposti, hanno la facoltà di autorizzare l’erogazione del bonus idrico integrativo per singole utenze in situazioni di comprovato particolare disagio economico e/o sociale, ampliando per il caso specifico la soglia ISEE di ammissione. Tale facoltà, per il periodo regolatorio 2020-2023, viene certamente estesa alle problematiche socio-economiche generate dalla emergenza Covid (Inserito ai sensi della delibera n. 6 del 27 novembre 2020).
Modalità di richiesta del bonus idrico integrativo da parte dell’utente
Gli utenti che presentano la domanda di bonus idrico integrativo 2021 devono allegare la seguente documentazione in formato pdf:
In caso di utilizzo del modulo cartaceo, la domanda deve essere inviata per posta ordinaria indirizzata a STO ATO 2 Lazio Centrale Roma, Via Cesare Pascarella, 31 - 00153 Roma
Gli utenti devono allegare, oltre ai documenti su descritti e al modulo cartaceo “Modulo domanda bonus idrico integrativo 2021 per invio per posta ordinaria” una fotocopia del documento di identità del richiedente.
Eventuali informazioni relative al bonus idrico integrativo 2021 possono essere richieste all’indirizzo email infobonusii@ato2roma.it.
Quantificazione del bonus idrico integrativo
Il bonus idrico integrativo consiste nell’erogazione di un contributo annuale una tantum riconosciuto in bolletta.
Nel caso di utenza indiretta il contributo è riconosciuto, a beneficio dell’utenza indiretta medesima, nella bolletta dell’utenza condominiale di riferimento.
In caso di morosità pregressa, il contributo del bonus idrico integrativo può essere trattenuto a diretta compensazione dell’ammontare rimasto insoluto.
L’importo del bonus viene calcolato come la spesa corrispondente ai corrispettivi fissi e variabili di acquedotto, fognatura e depurazione per un consumo fino a:
La quantificazione del bonus viene effettuata sulla base delle tariffe in vigore nell’anno di riferimento.
In via straordinaria e fino al 31/12/2021 - salvo proroga, viene concesso agli utenti diretti e indiretti che al momento della richiesta risultino ammissibili al contributo con ISEE compreso nei limiti stabiliti dall’ARERA, ed esclusivamente a copertura di morosità pregresse, di accedere, oltre alla valorizzazione ordinaria, ad un ulteriore importo una tantum fino a tre volte la valorizzazione ordinaria (Inserito ai sensi della delibera n. 6 del 27 novembre 2020).
Periodo di validità del bonus idrico integrativo e modalità di erogazione
Il bonus idrico integrativo per il 2021 ha validità annuale e viene erogato in bolletta in un’unica soluzione. L’erogazione avviene, di norma, entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda.
Nel caso di utente indiretto, il gestore provvede ad inviare all’utente e all’intestatario dell’utenza condominiale una lettera con la comunicazione attestante l’avvenuta erogazione.
Termini di presentazione delle domande per il bonus idrico integrativo
La domanda per il bonus idrico integrativo 2021 deve essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2021.
Per la conferma dei benefici concessi il soggetto interessato, ogni anno entro il termine indicato, deve presentare una nuova domanda.
Controllo sulla documentazione
La STO ATO 2 si riserva di operare tutti i controlli che ritiene necessari per accertare la veridicità delle dichiarazioni, anche per il tramite del Gestore Acea ATO 2.
Nel caso in cui risulti una dichiarazione mendace, oltre ad essere applicate le sanzioni previste dalla legge, decade il diritto bonus per l’intera annualità.
Comunicazione agli utenti
Nel caso in cui la domanda del bonus non sia completa, la STO ATO 2 invita il richiedente a presentare la documentazione mancante a pena del rigetto della domanda.
Promozione e diffusione del presente regolamento
Il Gestore del S.I.I. provvede a dare comunicazione riguardo le presenti procedure tramite apposita informativa all’interno delle bollette.
Il presente regolamento è disponibile presso tutti i canali di contatto del Gestore Acea ATO 2 (sito web, numero verde, sportelli fisici).
Le amministrazioni Comunali possono, tramite gli uffici preposti, dare assistenza per la compilazione e l’invio della domanda agli utenti residenti nel proprio territorio che sono nelle condizioni previste dal presente regolamento.
Inoltre, al fine della più ampia diffusione della procedura, le amministrazioni Comunali possono affiggere volantini e manifesti all’interno degli uffici comunali e/o pubblicare la procedura e la modulistica sui propri siti istituzionali.
Finanziamento del bonus idrico integrativo
Il bonus idrico integrativo è finanziato con le risorse raccolte con la tariffa del S.I.I. stanziate nel periodo regolatorio di competenza.
Il gestore del S.I.I. è tenuto a comunicare alla STO ATO 2, entro il 31 marzo di ogni anno, l’ammontare del bonus erogato agli utenti nel corso dell’anno precedente.
Per accedere al modulo di richiesta del bonus idrico integrativo occorre autenticarsi sul sito. Se sei già registrato accedi tramite questo link.
Altrimenti per registrarti e inviare la domanda compila i campi sottostanti che trovi in fondo cliccando a questo link .
Qui puoi scaricare direttamente il modulo per l'invio tramite posta ordinaria